Oblio oncologico: cos'è, a chi spetta e come si fa valere
Chi è guarito da un tumore da 10 anni non deve più dichiararlo a banche, assicurazioni, datori di lavoro. Come funziona il diritto all'oblio oncologico.
Dal 2 gennaio 2024 in Italia esiste il diritto all'oblio oncologico. Chi è guarito da un tumore e ha concluso le cure da più di dieci anni, senza ricadute, non è più tenuto a dichiarare quella malattia a banche, finanziarie, compagnie assicurative, datori di lavoro o al tribunale in caso di domanda di adozione. Se la malattia è insorta prima dei ventun anni, il termine scende a cinque anni. Per alcune patologie i tempi sono ancora più brevi.
È un diritto pieno, esigibile, con un'autorità che ne vigila il rispetto. Ed è anche uno dei meno conosciuti dai diretti interessati.
Che cos'è il diritto all'oblio oncologico
Lo ha introdotto la Legge 7 dicembre 2023, n. 193, in vigore dal 2 gennaio 2024. Il Garante per la protezione dei dati personali lo definisce come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini sulla propria pregressa condizione patologica, in una serie di ambiti indicati dalla legge stessa.
Quegli ambiti sono cinque:
- accesso a servizi bancari, finanziari e di investimento
- accesso a servizi assicurativi
- indagini sulla salute dei richiedenti un'adozione
- procedure concorsuali e selettive
- accesso al lavoro e alla formazione professionale
Il principio è semplice: dopo un certo numero di anni dalla guarigione, il rischio per chi ha avuto un tumore torna paragonabile a quello di chiunque altro. Continuare a chiedere quell'informazione, e a usarla per negare un mutuo o alzare un premio assicurativo, diventa una discriminazione.
Quanti anni devono passare
Il termine ordinario è di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo, in assenza di recidive.
Il termine si dimezza a cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Per specifiche patologie oncologiche, un decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 ha individuato termini ancora più brevi, in ragione della prognosi favorevole di alcune forme tumorali. Se ti riguarda, l'elenco va verificato con l'oncologo o con il medico di famiglia: non è una tabella che si possa riassumere in modo affidabile in un articolo divulgativo.
Attenzione a un dettaglio che conta: per "conclusione del trattamento attivo" si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico. Non la data della diagnosi, non la data dell'intervento principale. I dieci anni si contano da lì.
Cosa non possono più fare banche e assicurazioni
Il divieto è più ampio di quanto si immagini. In sede di stipula o rinnovo di contratti bancari, finanziari, di investimento e assicurativi:
- non possono chiederti informazioni sulla patologia oncologica pregressa maturato il termine;
- non possono procurarsi quella informazione da fonti diverse da te;
- se già la possiedono, non possono usarla per determinare le condizioni contrattuali;
- non possono richiederti visite mediche di controllo o accertamenti sanitari per farti firmare il contratto.
La legge impone inoltre a banche, istituti di credito, imprese di assicurazione e intermediari di informarti di questo diritto, facendone menzione nei moduli e nei formulari usati per stipulare e rinnovare i contratti. Sul fronte assicurativo questo obbligo è diventato operativo con il Provvedimento IVASS n. 169 del 15 gennaio 2026, che ha modificato i regolamenti sulla distribuzione assicurativa e sull'informativa precontrattuale.
Il divieto vale anche per contratti tra privati, quando l'informazione potrebbe influenzarne condizioni e termini.
E se avevi già dichiarato tutto anni fa?
È il caso più frequente, e ha una soluzione precisa.
Se hai un mutuo o una polizza stipulati quando la malattia andava ancora dichiarata, non è consentito continuare a usare quelle informazioni per valutare il rischio o la tua solvibilità una volta maturato il termine dell'oblio.
Ma qui l'iniziativa spetta a te. Devi inviare alla banca, all'istituto di credito, alla compagnia o all'intermediario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, la certificazione di oblio oncologico. Da quando la ricevono, hanno trenta giorni per cancellare quelle informazioni.
Come si ottiene il certificato di oblio oncologico
La procedura è definita dal decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024. L'istanza, redatta sul modello allegato al decreto, va presentata a uno di questi soggetti:
- una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata
- un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia
- il medico di medicina generale
- il pediatra di libera scelta
La certificazione viene rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, se il medico o la struttura riscontrano i presupposti temporali previsti dalla legge.
Un aspetto che vale la pena sottolineare: il certificato non riporta il tipo di patologia sofferta né i trattamenti effettuati. Contiene solo i dati anagrafici e il codice fiscale dell'interessato. Serve ad attestare un diritto, non a raccontare una storia clinica.
E soprattutto: per i contratti nuovi il certificato non serve affatto. Se il termine è maturato, semplicemente non sei tenuto a dichiarare nulla.
Lavoro e adozioni
Sul lavoro, il datore non può richiedere dati su patologie oncologiche pregresse il cui trattamento attivo si sia concluso da più di dieci anni (cinque nei casi previsti), nemmeno in fase preassuntiva quando siano previsti accertamenti sui requisiti psico-fisici.
Sulle adozioni, le indagini del Tribunale per i minorenni finalizzate a selezionare la coppia adottiva non possono riportare informazioni su patologie oncologiche pregresse oltre quei termini. La regola vale anche per le adozioni internazionali.
Nel gennaio 2026 è arrivato anche il decreto interministeriale Lavoro-Salute n. 4/2026, che disciplina l'accesso alle politiche attive del lavoro per chi ha affrontato una patologia oncologica.
Chi controlla e cosa fare se il diritto non viene rispettato
La vigilanza sull'applicazione della legge è affidata al Garante per la protezione dei dati personali, sia per i soggetti pubblici che per quelli privati.
Se una banca, un'assicurazione o un datore di lavoro ti chiede informazioni che non può chiedere, quella richiesta è illegittima. Puoi rifiutarti di rispondere e, se serve, segnalare la cosa al Garante.
Un punto ancora aperto
Va detto con onestà: sul fronte bancario la legge è pienamente in vigore, ma il provvedimento attuativo di dettaglio per le banche e gli intermediari finanziari non è ancora stato adottato. Significa che il diritto c'è ed è esigibile, ma allo sportello potresti trovare un impiegato che non lo conosce. In quel caso, il certificato in mano aiuta.
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